Ottavo comandamento non dire falsa testimonianza catechesi - Cristiani Cattolici: Pentecostali Apologetica Cattolica Studi biblici

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Ottavo comandamento non dire falsa testimonianza catechesi

Catechesi Settima Parte

NON DIRE FALSA TESTIMONIANZA

L’ottavo comandamento recita testualmente “non pronunciare falsa testimonianza”. Si capisce subito che l’oggetto immediato del comandamento è la veracità, ma si intuisce altrettanto celermente che lo spettro di competenza di tale precetto si amplia, coinvolgendo tutte le nostre parole e ammonendoci circa il bene e il male che si può fare con il dono della parola. Non è senza motivo, infatti, che Gesù nel Vangelo abbia pronunciato queste parole, troppo poco meditate: “io vi dico che di ogni parola infondata gli uomini renderanno conto nel giorno del giudizio; poiché in base alle tue parole sarai giustificato e in base alle tue parole sarai condannato” (Mt 12,36-37). L’apostolo san Giacomo, cugino del Signore e primo vescovo di Gerusalemme, fa eco a queste parole ammonendo circa i gravissimi danni (e i non meno gravi peccati) che possono originarsi da un uso balordo e sconsiderato della lingua: “La lingua è un piccolo membro e può vantarsi di grandi cose. Vedete un piccolo fuoco quale grande foresta può incendiare! Anche la lingua è un fuoco, è il mondo dell`iniquità, vive inserita nelle nostre membra e contamina tutto il corpo e incendia il corso della vita, traendo la sua fiamma dalla Geenna. Infatti ogni sorta di bestie e di uccelli, di rettili e di esseri marini sono domati e sono stati domati dalla razza umana, ma la lingua nessun uomo la può domare: è un male ribelle, è piena di veleno mortale.

Con essa benediciamo il Signore e Padre e con essa malediciamo gli uomini fatti a somiglianza di Dio. E` dalla stessa bocca che esce benedizione e maledizione. Non dev`essere così, fratelli miei!” (Gc 3,5-10). Queste severe parole del Nuovo Testamento trovano una limpida risonanza in reiterati interventi e moniti che si sono succeduti nel corso della gloriosa storia della Chiesa, che ha visto santi di primo livello scagliarsi risolutamente contro i peccati della lingua, che tanto male e tanto danno producono. Nel corso della nostra riflessione faremo riferimento in particolare ad alcuni passaggi delle celebri omelie del santo Curato d’Ars e a vari spunti di riflessione tratti da un aureo libretto del sacerdote salesiano dello scorso secolo, morto in concetto di santità, don Giuseppe Tomaselli, dal nome quanto mai significativo: “I peccati di lingua”. La materia è più seria di quanto si pensi, perché questi peccati sono commessi a cuore estremamente leggero anche da persone che professano vita devota e coinvolgono oggi il mondo della stampa e dei mezzi di comunicazione, che, sotto il pretesto specioso del diritto all’informazione (di cui fanno uso sconsiderato), ricoprono di infamia e ignominia la dignità di non poche persone, buone o cattive che siano.
Cominciando quindi dall’oggetto immediato e proprio dell’ottavo comandamento, esso, anzitutto, proibisce di mentire, riferendosi, in particolare, alla fattispecie (gravissima) della falsa testimonianza, da cui, come tutti sanno, possono derivare conseguenze estremamente dannose per la vittima. Si comprende da ciò immediatamente che quando la bugia assuma la forma grave di dichiarazioni mendaci rese in un processo oppure della calunnia (fattispecie che, peraltro, costituiscono altrettanti reati del Codice penale italiano) è senz’alcun dubbio da annoverare tra i peccati mortali e, come penitenza obbligata, comporta il dovere da parte del colpevole di rettificare pubblicamente le affermazioni false, sia che siano state rese in un processo sia che, attraverso la calunnia, abbiano leso l’onore e la buona fama del prossimo. Quando dunque la menzogna colpisce una persona ledendone gravemente l’onorabilità e la buona fama, il peccato è sempre e comunque grave e obbliga alla riparazione. Se la calunnia è diffusa tramite stampa o mezzi di comunicazione il peccato è ancora più grave e il dovere di riparazione comprende l’obbligo di usare, nella rettifica delle informazioni, gli stessi canali utilizzati per screditare il prossimo.
In seconda istanza è da ricordare che, trattandosi di un precetto negativo, il divieto di mentire è assoluto, nel senso che non è mai lecito, per nessun motivo, mentire, ovvero dire il falso. Le cosiddette bugie di scusa, pertanto, non si possono e non si devono mai dire, per nessun motivo. È ovvio che questo non comporta il dovere di dire sempre, a tutti, tutta la verità. Ma quello che si dice deve essere sempre vero. Si può dunque tacere la verità, in tutto o in parte, mai dire il falso. Tanto per chiarire la questione facciamo un esempio pratico di vita vissuta. Un avvocato non vuole essere disturbato e dice alla segretaria: “se qualcuno chiama digli che non ci sono”. Se la segretaria rispondesse così, non sarebbe esente dal peccato (certamente veniale ma pur sempre peccato) di bugia di scusa. Uscire fuori dal problema, ottenendo lo stesso effetto, è tuttavia facilissimo. Basta dire: “in questo momento l’avvocato è occupato” (cosa verissima, tutti, in ogni istante della nostra giornata siamo occupati a fare qualcosa!!!) oppure “mi scusi ma in questo momento l’avvocato non è disponibile (oppure non può rispondere)”.

Che bisogno c’è dunque di mentire? Si tenga presente che la stessa “procedura” può essere applicata per tutti i casi simili e analoghi, seguendo come criterio quello di dire sempre il vero pur senza dire tutto. I moralisti affermano che in casi davvero estremi (quando fare anche minimamente sospettare una verità da celare potrebbe produrre danni enormi), qualora non si riesca ad uscire dall’impasse in un modo analogo a quello indicato, è possibile usare la “riserva mentale”. Ovvero dire una cosa dandogli un’intenzione diversa da quella che appare (nell’esempio che abbiamo fatto, dico “l’avvocato non c’è”, sottintendendo nella mia mente “per te”). Ordinariamente, tuttavia, tale soluzione è da evitare, preferendo quella, che si acquisisce con un poco di impegno e di costanza, del dire il vero senza dire tutto. Ovviamente nel caso in cui si sia tenuti da segreti o giuramento (si pensi al segreto confessionale del sacerdote, al segreto professionale, oppure ad una confidenza ricevuta sotto segreto, magari confermato da giuramento di non dire nulla a nessuno), rispondere “non so nulla” ad una domanda diretta (tipo: “che Tizio si è venuto a confessare?” “Che Caio è venuto nel tuo studio?” “Che Sempronio ti ha parlato di questa cosa?”) non costituisce peccato di bugia, perché, fuori del rapporto col custode del segreto (il penitente, il cliente e l’amico) realmente noi non sappiamo (e non dobbiamo sapere!) nulla.

CALUNNIA, MALDICENZA E GIUDIZIO TEMERARIO

Uno dei peccati indubbiamente più gravi contro l’ottavo comandamento è la calunnia, che si compie quando si attribuisce al prossimo un male che non ha compiuto o un difetto che non ha. È questa, in assoluto, la forma più grave di maldicenza ed è tanto più odiosa in quanto ordita, ordinariamente, ai danni della vittima, alle sue spalle e senza possibilità di difesa, aggravata inoltre dal fatto che, generalmente, a causa della miseria umana, le notizie cattive circolano con estrema rapidità e, in questo caso, prima che giungano alle orecchie del diretto interessato, hanno già avuto ampia e indebita diffusione. Il santo Curato d’Ars, in una tanto splendida quanto celebre omelia sulla maldicenza [fonte: http://www.parrocchiasanmichele.eu/download/category/49-omelie-del-santo-curato-d-ars.html], ebbe ad ammonire che questo peccato è molto più frequente di quanto si pensi, perché quando si parla male “quasi sempre si aggiunge qualcosa e si aumenta il male che si dice del prossimo”. Gonfiare il male realmente fatto dal prossimo, quindi, non è semplice maldicenza (di cui ci occuperemo tra poco) ma vera e propria calunnia. Inoltre il grande santo patrono dei parroci aggiunge che “una cosa che passa per molte bocche, non è più la stessa; colui che l’ha detta per primo non la riconosce più, tanto è stata cambiata e accresciuta”. Dal che conclude severamente con la sentenza “ogni calunniatore è un infame”, e cita una massima di un padre della Chiesa, giusta la quale “bisognerebbe scacciare i maldicenti dalla società degli uomini come se si trattasse di bestie feroci”.

La calunnia è sempre peccato mortale (a meno che la falsità del male attribuito non sia lievissima o insignificante) e obbliga il colpevole alla riparazione, ovvero a rettificare l’informazione calunniosa con gli stessi mezzi e nei confronti delle stesse persone a cui è pervenuta per colpa sua. Purtroppo, come insegna il celebre aneddoto del pollo spennato raccontato da san Filippo Neri, non è possibile generalmente una riparazione globale che restituisca integra la buona fama del calunniato, a causa della circolazione della notizia, tanto più veloce nei nostri tempi quanto istantanei e globali sono i moderni mezzi di comunicazione (stampa, TV, internet, social networks…). Dio ci guardi da questa vera e propria peste devastante.

Distinto e più ampio è il raggio di azione del peccato di maldicenza che, secondo il Catechismo della Chiesa Cattolica, consiste nel comportamento di chi, “senza un motivo oggettivamente valido, rivela i difetti e le mancanze altrui alle persone che li ignorano” (CCC 2477). Per la verità gli autori distinguono la maldicenza semplice (consistente nel parlare male del prossimo evidenziando lati negativi già conosciuti dagli interlocutori) dalla mormorazione, che consiste nella fattispecie appena menzionata, ovvero nel portare a conoscenza degli altri colpe o difetti ignorati dai destinatari. È colpa non solo il parlare male, ma anche il pensare male (ovvero giudicare, come vedremo tra poco) e, soprattutto, ascoltare senza reagire calunnie, maldicenze e mormorazioni. Come sottilmente nota don Giuseppe nel suo aureo libretto “I peccati di lingua” nel capitolo dedicato alla maldicenza (fonte: http://www.parrocchiasanmichele.eu/download/category/158-don-giuseppe-tomaselli.html), col peccato di maldicenza vengono commessi tre danni morali: il primo lo reca il maldicente all’anima propria, poiché commette peccato; il secondo lo fa a chi ascolta la maldicenza, il quale pecca a sua volta; e il terzo a colui del quale si sparla a cui si toglie l’onore.

Ciò detto si badi tuttavia alla clausola opportunamente menzionata dal Catechismo. La maldicenza non c’è quando sussiste un motivo oggettivamente valido per rivelare il male fatto. Tra i tantissimi esempi che si possono citare, ne faremo solo alcuni, volti a bucare quel muro di colpevole omertà che si crea nei casi di colpevole connivenza col male, fatta passare come virtù sotto lo specioso pretesto di non fare la “spia”. Il male, infatti, va denunciato e talora è necessario denunciare il nome del colpevole perché sia posto, da chi ne ha l’autorità, in condizione di non nuocere oppure sia avvertito del male a cui va incontro chi incautamente non tenesse conto dell’ammonizione ricevuta. Per esempio, se si vede il figlio di un amico compiere un’azione disdicevole, non solo si può ma si deve dire ai genitori, che hanno il compito di educarlo; se si è assolutamente certi dell’incompetenza o della disonestà di un commerciante o di un professionista, non è certamente peccato dire a qualche amico di evitare di rivolgersi a loro; se si sentono dire oggettive eresie da qualche pulpito, dopo averlo fatto notare al diretto interessato, qualora questi non mostri di aver compreso e di voler emendarsi, si deve riferire il fatto all’autorità canonica perché riprenda il colpevole onde non induca in errore, con la sua autorità, altre anime; simile discorso va fatto quando si ricevono in sede di confessione sacramentale, direttive o consigli che sono contrati alla morale cattolica così come insegnata dal Magistero della Chiesa. Nella valutazione di questa motivazione bisogna cercare di essere il più oggettivi possibile evitando di mascherare come atto doveroso una cattiveria gratuita nascosta sotto il bieco velo dell’invidia. Coloro che sono puri nel cuore e nelle intenzioni certamente non incorreranno in questi abusi, ma sapranno discernere con verità e prudenza le circostanze che consentono o obbligano a rivelare le colpe morali del prossimo.

Infine bisogna spendere qualche parola sul giudizio temerario, che consiste nel comportamento di chi “anche solo tacitamente, ammette come vera, senza sufficiente fondamento, una colpa morale nel prossimo” (CCC 2477). Come si vede questo peccato consiste in ciò che comunemente si chiama “pensare male” ed è da ben comprendere. Non è giudizio temerario il prendere atto di un fatto oggettivo che si vede in una persona e regolarsi di conseguenza (cosa, anzi, doverosa, onde non cadere nell’ingenuità). Se vedo che una persona sparla del prossimo senza ritegno rivelando anche cose intime e personali, sarei uno sciocco se gli rivelassi le mie confidenze personali sotto il pretesto che “non bisogna giudicare”. Se due persone convivono fuori del matrimonio non è che non giudicare significa “fare finta di nulla”. L’unica cosa che si può (e si deve) fare, in simili situazioni, è astenersi dal giudicare le intenzioni, ovvero pensare che forse il colpevole non si rende conto di quello che fa, o della sua gravità, che ha avuto una cattiva formazione, o cose simili. Colui che ha detto di non giudicare, infatti, ha anche ammonito dal non giudicare secondo le apparenze ma con giusto giudizio. Era evidente, per esempio, che i farisei si atteggiassero da santi senza esserlo e di questo bisognava, anche ai tempi della vita terrena del nostro Maestro, prendere atto; tuttavia, anche dinanzi a tale evidenza, era (ed è) sempre possibile dire o pensare: “Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno”, cercando in tutti i modi, quando non si può scusare l’azione, di scusare o minimizzare la colpevolezza delle intenzioni. Al limite pensando, come suggerisce qualche santo autore: “ha subito una tentazione troppo forte a cui, per debolezza, non ha saputo resistere”.

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Prima di passare alle ultime fattispecie principali di peccati contro l’ottavo comandamento è bene riprendere alcune considerazioni del santo Curato d’Ars sia sulla cattiva interpretazione delle azioni del prossimo che su una forma molto particolare e sui generis di maldicenza. È anzitutto alquanto significativo citare alcuni esempi (molto comuni anche ai nostri giorni) di giudizi temerari presentati da san Giovanni Maria Vianney nella già citata omelia sulla maldicenza: “Questa gente, vi attribuirà delle intenzioni che voi non avete mai avuto, avveleneranno ogni vostra azione e ogni vostro movimento. Se siete persone pie, che vogliono adempiere fedelmente i doveri della vostra religione, per loro siete solo degli ipocriti, che vi comportate come un dio, quando state in Chiesa, e come diavoli, quando siete in casa vostra. Se compite opere buone, essi penseranno che lo fate per orgoglio, per farvi vedere. Se fuggite le abitudini del mondo, per essi siete persone strane, malati di testa; se avete cura dei vostri beni, per essi siete soltanto avari”.

Subito dopo evidenzia un diffusissimo modo di parlare male…senza dire nulla! Ecco quanto scrive: “Affermo ancora, che si parla male, perfino senza dire nulla, ed ora vi spiego come. Potrà accadere che, alla vostra presenza, si lodi una persona che si sa che conoscete. E voi non dite nulla, oppure la lodate con una certa freddezza: allora il vostro silenzio o la vostra simulazione, porteranno a pensare che voi conoscete, sul suo conto, qualcosa di brutto, e che ciò vi porta a non dire nulla. Altri, poi, parlano male sotto un’apparenza di compassione. ‘Non sai niente, essi dicono, non hai sentito ciò che è successo a quella tale, che conosci bene? Peccato, che si è lasciata ingannare!... Tu, tu che sei come me, non avresti mai creduto?...’. San Francesco ci dice che una simile maldicenza è simile a una freccia avvelenata, che si immerge nell’olio, perché penetri più in profondità. E poi, un gesto, un sorriso, un ‘ma…’, un dondolio della testa, una sottile aria di disprezzo: tutto ciò contribuisce a far pensare un gran male della persona di cui si parla”. Si tratta dunque della maldicenza operata con eloquenti gesti di mimica oppure con studiati e mirati “silenzi”, che talora può essere più tagliente della mormorazione formulata a parole. Infine il santo stigmatizza un altro bruttissimo, odioso e grave peccato di maldicenza, che è la delazione: “Ma la maldicenza più nera e più funesta nelle sue conseguenze, consiste nel riferire a qualcuno ciò che un altro ha detto di lui o ha fatto contro di lui. Queste delazioni, producono i mali più terribili, che fanno nascere sentimenti di odio e di vendetta, che durano spesso fino alla morte. Per mostrarvi quanto questa specie di persone sia colpevole, ascoltate quello che ci dice lo Spirito Santo: ‘Ci sono sei cose che Dio odia, ma la settima egli la detesta, questa settima è la delazione’ (cf Pr 6,16-19). Ecco, fratelli miei, in quanti modi, pressappoco, si può peccare a causa della maldicenza. Scandagliate il vostro cuore e vedete se non siete anche voi, in qualche modo, colpevoli in questa materia”. La delazione consiste nell’andare a riferire al diretto interessato le maldicenze fatte da altri sul suo conto. I litigi, gli odi e le contese che si provocano con questo comportamento sono gravi e incalcolabili. Se proprio non si riesce ad astenersi dal peccato di ascoltare maldicenze e mormorazioni, si eviti almeno di aggravarlo con l’odioso crimine della delazione, seminando zizzania e divenendo stretti, degni e fedeli collaboratori di satana, il divisore e il seminatore di zizzania per antonomasia.

Concludiamo il lungo discorso sulle varie forme di maldicenza spendendo qualche doverosa parola sui mezzi di comunicazione, che in questa materia, possono diventare delle vere e proprie casse di risonanza atte a ledere la buona fama altrui, con la scusa di un malinteso diritto di informazione e di cronaca. Al riguardo il Catechismo della Chiesa Cattolica afferma molto chiaramente: “L'informazione attraverso i mass-media è al servizio del bene comune […]. Il retto esercizio di questo diritto richiede che la comunicazione nel suo contenuto sia sempre vera e, salve la giustizia e la carità, integra; inoltre, nel modo, sia onesta e conveniente, cioè rispetti scrupolosamente le leggi morali, i legittimi diritti e la dignità dell'uomo, sia nella ricerca delle notizie, sia nella loro divulgazione” (cf CCC 2494). “Proprio per i doveri relativi alla loro professione, i responsabili della stampa hanno l'obbligo, nella diffusione dell'informazione, di servire la verità e di non offendere la carità. Si sforzeranno di rispettare, con pari cura, la natura dei fatti e i limiti del giudizio critico sulle persone. Devono evitare di cadere nella diffamazione” (CCC 2497).

La veracità delle informazioni e la loro integrità, dunque, devono essere esercitate sempre salvaguardando la giustizia e la carità e le modalità di divulgazione delle notizie deve essere rispettosa della dignità della persona. Il servizio della verità non può e non deve, in nessun caso, offendere la carità, deve essere oggettivo, non scadere nel giudizio e non incorrere nella diffamazione. Sarebbe forse il caso che più di qualche giornalista ricordasse queste elementari norme morali, onde evitare facili e diffusi linciaggi mediatici, ricerca morbosa dello scoop, dell’ultima notizia o del servizio ad effetto (calpestando, sovente, la dignità, la privacy e anche il dolore delle persone) ed infine l’estrema faciloneria nella critica e nel giudizio, che sono tanto più odiosi quanto più, come non di rado accade, appaiono faziosi se non addirittura gratuiti. Con buona pace della buona fama altrui.

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